Indennità di preavviso e contribuzione INPS

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Indennità di preavviso e contribuzione Inps

di Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria

N. 35

  • L’indennità sostitutiva del preavviso, cui è attribuita natura retributiva, deve ritenersi assoggettata “ipso facto” al relativo obbligo contributivo, nel momento stesso in cui il licenziamento intimato senza il corrispondente periodo di preavviso acquista efficacia, restando in contrario irrilevante che il lavoratore licenziato rinunci ad essa, non potendo il negozio abdicativo, che proviene dal lavoratore, incidere sul diritto dell’ente previdenziale al pagamento della contribuzione già maturata.
Cass., sez. lav., ord. 2 settembre 2025, n. 24416

I fatti di causa e la fase di merito

La Corte d’Appello di Bologna, territorialmente competente, riformava la pronuncia emessa dal Tribunale di Ravenna quale giudice di prime cure, dichiarando l’insussistenza di un obbligo contributivo in carico alla società appellante in riferimento all’indennità sostitutiva del preavviso, non corrisposta a tredici lavoratori licenziati nel periodo intercorrente tra il 30 novembre 2012 e il 30 agosto 2013.

La questione veniva fatta oggetto di un verbale ispettivo pochi mesi dopo l’ultimo licenziamento (per essere stato redatto in data 30 gennaio 2014) e passava dalla trafila giudiziaria approdata, con l’ordinanza in commento, sino al giudizio della Corte di Cassazione.

La sentenza della Corte felsinea si fondava sulla considerazione secondo cui il presupposto dell’obbligazione contributiva debba risiedere nella corresponsione di una somma previdenzialmente imponibile, ovvero nella sua debenza; atteso che nel caso de quo tutti i lavoratori avevano rinunciato all’emolumento, non poteva ravvisarsi alcuna debenza, venendo meno il presupposto stesso dell’obbligazione.

Di diverso avviso l’INPS, che proponeva ricorso dinanzi alla Suprema Corte, affidandolo ad un unico motivo di diritto.

La società, ormai in liquidazione, a sua volta resisteva mediante proposizione di controricorso.

Il giudizio di Cassazione

Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., l’INPS denunciava violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, l. 153/69, così come modificato dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. 314/1997, dell’art. 1, l. 389/89, e infine dell’art. 2118 cod. civ.

In sostanza, l’Istituto si doleva della decisione della Corte d’Appello di Bologna, ritenendo che fosse escluso l’obbligo datoriale di versare la contribuzione relativa all’indennità sostitutiva per il periodo di preavviso non prestato, a seguito della rinuncia degli stessi lavoratori per mezzo di sottoscrizione di atto di transazione inopponibile all’Istituto stesso.

L’ente, nel suo ricorso, deduceva che il rapporto contributivo (fonte legale di obbligazioni) debba essere ritenuto autonomo rispetto al rapporto di lavoro (in quanto la definizione “contrattuale” potrebbe risultare non del tutto idonea, stanti le significative differenze intercorrenti tra la “normale” disciplina contrattuale contenuta nel Codice Civile e quella giuslavoristica, caratterizzata da finalità protettive verso il lavoratore), e dunque a nulla rilevando eventuali accordi privati derogatori, anche in funzione della cogenza e dell’inderogabilità del principio del “minimale contributivo”.

La tesi dell’ente previdenziale ricorrente veniva ritenuta degna di accoglimento dagli Ermellini, sulla scorta delle considerazioni che seguono e anche sulla scia di precedenti di legittimità già espressi anche nel recente passato: già la stessa Suprema Corte aveva affermato, con sentenza n. 12932 del 2021, che l’obbligazione contributiva, in quanto obbligazione pubblicistica di fonte legale (esattamente come quella tributaria) non può essere in alcun modo modificata dalla volontà negoziale delle parti.

Applicando siffatto principio, risultava che l’indennità sostitutiva del preavviso, cui è attribuita natura retributiva, deve ritenersi assoggettata “ipso facto” al relativo obbligo contributivo, “nel momento stesso in cui il licenziamento intimato senza il corrispondente periodo di preavviso acquista efficacia, restando in contrario irrilevante che il lavoratore licenziato rinunci ad essa, non potendo il negozio abdicativo, che proviene dal lavoratore, incidere sul diritto dell’ente previdenziale al pagamento della contribuzione già maturata” (così la stessa Cassazione nella recente pronuncia n. 20432 del 2024).

Una pluralità di recenti controversie, giunte sino all’ultimo grado di giudizio, contenutisticamente sovrapponibili a quella in commento hanno scaturito analoghe conclusioni, tese a valorizzare l’obbligo contributivo anche a detrimento dell’accordo delle parti (a riprova dell’autonomia del diritto del lavoro e previdenziale, intersecati a loro volta con il diritto tributario, rispetto alla disciplina strictu sensu contrattuale, ove invece è valorizzata, quale linea guida teleologica, l’autonomia delle parti nel disporre dei reciproci rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica); in particolare, viene citata la massima espressa da Cass. n. 8913/2023, secondo cui: “La regola del minimale contributivo, posta dal d.l. n. 338 del 1989, art. 1, prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilite da leggi. La norma fa riferimento alla retribuzione dovuta per legge e non a quella effettivamente corrisposta dal datore.

Sono dunque irrilevanti inadempimenti contrattuali del datore verso il lavoratore che implichino omesso pagamento o pagamento della retribuzione in misura inferiore a quella dovuta per legge, come sono irrilevanti accordi tra datore e lavoratore in base ai quali si stabilisca la non debenza della retribuzione” (ndr: è evidente che da questo perimetro devono ragionevolmente ritenersi escluse le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo, da sottoporre alla sola Irpef con tassazione separata).

In applicazione di tali orientamenti, le pronunce della Corte felsinea venivano cassate, per non avere considerato che, in tema di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e di pedissequa rinuncia al diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, è necessario scindere il rapporto di lavoro dal distinto rapporto previdenziale, per essere la transazione (id est: l’accordo con cui le parti si fanno reciproche rinunce e concessioni) inopponibile all’INPS.

Veniva ribadito che le somme risultavano dovute, in funzione della già citata regola del minimale contributivo, che rende obbligatorio il versamento all’ente previdenziale delle somme che sarebbero state dovute in forza di legge (segnatamente, dell’art. 2118 cod. civ.), a prescindere da quanto stabilito dalle parti in sede transattiva.

L’errore logico-giuridico della sentenza cassata è stato proprio quello di omettere di verificare se, appurata la volontà di recedere rappresentata dalla società (riconosciuta nella motivazione della sentenza), sarebbe spettata ex lege l’indennità sostitutiva del preavviso, a prescindere poi dalla circostanza che la stessa non sia stata corrisposta per avere i lavoratori accettato somme a titolo diverso (confluite tutte in un incentivo all’esodo, avente differente trattamento fiscale e contributivo come riportato supra).

In sintesi e in definitiva, deve ritenersi ininfluente la mancata corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso in forza di accordi transattivi tra datore di lavoro e lavoratore, che sono inopponibili all’INPS, in quanto non afferenti al rapporto contributivo presidiato dall’art. 1 Decreto Legge n. 338/1989 (convertito con modificazioni nella legge n. 389/89), secondo l’ormai consolidato orientamento nomofilattico di cui si è dato conto (da ultimo si vedano le due pronunce “gemelle” n. Cass. n. 8015/2023 e 8117/2023, entrambe in riferimento a pronunce della Corte d’Appello di Bologna).

Anche la sentenza de qua si discostava dai principi enunciati (sul punto si veda anche Cass. n. 33756/2023); né le argomentazioni contenute nel controricorso risultavano idonee a modificare l’idea della Corte in tema di autonomia e indisponibilità dell’obbligo di versamento della contribuzione.

In ragione di tutto quanto sopra, conseguivano l’accoglimento del ricorso dell’INPS e la cassazione della sentenza impugnata.

La causa veniva rinviata pertanto alla Corte d’Appello di Bologna, la quale, in differente composizione, rinnoverà l’esame della controversia in conformità ai principi di diritto ribaditi nell’ordinanza della Corte di Cassazione.