La Cassazione conferma: il dovere di fedeltà del lavoratore vale fino alla fine del rapporto. Un medico dovrà pagare oltre 15 mila euro per aver indirizzato pazienti verso un concorrente
Né gli eventuali ritardi nella retribuzione giustificano l’inosservanza dell’obbligo di cui all’articolo 2105 Cc. Così la Cassazione civile, sezione lavoro, nell’ordinanza n. 16300 del 26/05/2026.
Fino in fondo
Diventa definitiva la condanna del medico: pagherà oltre 15 mila euro al centro sanitario dove lavorava prima. Confermato l’accoglimento della domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dalla società: poco prima di dimettersi, infatti, il direttore del reparto contatta pazienti in cura presso il centro, indirizzandoli verso una struttura concorrente dove sta per trasferirsi insieme ad altri medici;
questi ultimi, tuttavia, sono collaboratori autonomi e non risultano soggetti all’articolo 2105 Cc, mentre il direttore del reparto è un dipendente e in quanto tale tenuto al dovere di fedeltà fino alla risoluzione del rapporto, anche nelle ore precedenti le dimissioni. L’obbligo deve ritenersi violato ogni volta che il dipendente adotta comportamenti in grado di pregiudicare gli interessi del datore.
Conflitto d’interessi
La violazione dell’articolo 2105 Cc si configura con la concorrenza che il lavoratore svolge in modo illecito non dopo la cessazione del contratto ma in costanza di rapporto, sfruttando le conoscenze commerciali o tecniche acquisite grazie allo svolgimento delle mansioni alle dipendenze dell’azienda: nell’obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore è compreso anche il divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l’imprenditore nello stesso settore produttivo o commerciale.
La concorrenza sleale sleale può essere invocata anche dopo la cessazione del rapporto, ma richiede la dimostrazione del danno concorrenziale e dell’elemento