Ai navigator spettano le tutele del lavoro subordinato

0
8

La sentenza della Corte di cassazione. No all’assunzione a tempo indeterminato perché nella Pa si entra solo per concorso

Spettano le tutele del lavoro subordinato, e non solo un compenso forfettario, ai navigator ingaggiati dai centri per l’impiego all’epoca del reddito di cittadinanza. Nel rapporto con la Pa, infatti, si configura la collaborazione etero-organizzata: la prestazione risulta personale e continuativa e le modalità organizzate dal committente, mentre l’accordo aziendale che risale al 2015 non può regolare le «particolari esigenze produttive» di una figura introdotta solo nel 2019.

Risultato: per il periodo in cui hanno prestato servizio i lavoratori hanno diritto al riconoscimento di differenze retributive, al tfr e alla regolarizzazione contributiva. No, invece, all’assunzione a tempo indeterminato perché nella Pa si entra solo per concorso. Così la Cassazione civile, sezione lavoro, nella sentenza n. 23436 del 17/07/2026.

Norma generica

Sono accolti cinque dei dieci motivi di ricorso proposti dai navigator: atti al giudice del rinvio. I contratti sono scaduti a fine 2022 e non più prorogati, ma per il periodo di servizio i lavoratori possono pretendere lo stesso trattamento economico e normativo del personale a tempo indeterminato inquadrato come «professional»: dunque ferie, malattia e versamento dei contributi come dipendenti. I giovani ingaggiati per l’orientamento nel reddito di cittadinanza usavano tablet aziendali, osservavano gli orari dei centri per l’impiego e rendicontavano l’attività: sbagliano i giudici di merito a ritenere gli indici di subordinazione avrebbero un «valore neutro» perché imposti dalla normativa speciale sui navigator di cui al decreto-legge 28/01/2019, n. 4, che consentirebbe di derogare al Jobs Act; deroga che invece è esclusa perché manca una disciplina compiuta e sostitutiva: pesa il principio d’indisponibilità del tipo legale secondo cui non si possono creare zone franche nel diritto del lavoro.

Accordo nazionale

L’articolo 2 del decreto legislativo 15/06/2015, n. 81 sulle collaborazioni etero-organizzate, poi, non richiede alcun intento elusivo o fraudolento: la norma scatta in via oggettiva e per la deroga serve un accordo collettivo nazionale stipulato con i sindacati comparativamente più rappresentativi.