Per la Corte costituzionale non è violato il diritto europeo né il principio costituzionale di uguaglianza
Il cittadino extracomunitario senza carta di soggiorno non ha diritto all’assegno sociale, anche se regolarmente occupato in Italia. Infatti, il requisito del possesso del «permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo» (già carta di soggiorno), previsto per ottenere l’assegno sociale, non viola il diritto dell’Ue sulla parità di trattamento. Esclusa la violazione del diritto Ue, non può ritenersi violato neppure il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 della costituzione). Lo stabilisce la sentenza n. 141/2026 della corte costituzionale, depositata ieri, che fa seguito alla pronuncia della corte di giustizia Ue del 5 marzo 2026, causa C-151/24 (si veda ItaliaOggi del 6 marzo 2026).
Il contenzioso
La questione è sorta con il ricorso di una cittadina albanese, regolarmente soggiornante in Italia per ricongiungimento familiare, titolare di un permesso di soggiorno biennale che le consentiva anche di lavorare. L’Inps le ha negato la prestazione per mancanza del requisito del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. La lavoratrice si è quindi rivolta al tribunale, che ha confermato la decisione dell’Inps. In appello, invece, ha ottenuto una pronuncia favorevole. È stato allora l’Inps a ricorrere in Cassazione che ha rimesso la questione alla Consulta.
La corte Ue
La corte europea, confermando l’orientamento prospettato dalla Consulta, ha affermato che il principio di parità di trattamento nella sicurezza sociale non opera in relazione all’assegno sociale. Tale garanzia, infatti, riguarda le prestazioni riconducibili al sistema di sicurezza sociale e, in particolare, quelle collegate all’occupazione su base contributiva. Inoltre, deve trattarsi di prestazioni il cui riconoscimento prescinda da ogni valutazione discrezionale delle esigenze del beneficiario. Il principio di parità non opera, invece, per le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, tra le quali rientra l’assegno sociale. Pertanto, la corte di giustizia Ue ha concluso che il diritto dell’Unione non osta alla normativa italiana che richiede il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Alla luce di tali chiarimenti, la Corte costituzionale non solo ha escluso l’incompatibilità della disciplina con il diritto dell’Ue, ma ha ritenuto insussistente anche la violazione dell’art. 3 della costituzione, richiamato dalla cassazione, in ragione della sua «interpenetrazione assiologica» con il principio di parità Ue, la cui applicazione, però, è stata esclusa dalla corte Ue. In sostanza, per la consulta, escluso che il diritto Ue imponga la parità di trattamento ai fini dell’assegno sociale, viene mento anche il presupposto di violazione del principio costituzionale di uguaglianza.