Pensione cumulabile con il lavoro sportivo occasionale

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Nella circolare 127/2025 Inps illustra le regole del Fondo pensione sportivi professionisti

di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

  • Sì al cumulo del reddito da lavoro sportivo con pensione e Ape sociale, ma solo se l’attività è occasionale ed entro la soglia di 5mila euro annui. È quanto chiarito nella circolare 127/2025, ove l’Inps fa il punto sul quadro previdenziale previsto per i lavoratori sportivi post riforma.

Il decreto 36/2021 ha introdotto una nuova nozione di lavoratore sportivo, accompagnandola a misure fiscali e previdenziali. Nel novero rientrano l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico e sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, nonché ogni altro tesserato che, indipendentemente dal settore, eserciti l’attività sportiva verso corrispettivo. Per queste figure professionali è stata prevista l’istituzione del Fondo pensione sportivi professionisti. L’accesso nel fondo interessa, tuttavia, i soli lavoratori sportivi subordinati (sia del settore professionistico sia dilettantistico), nonché gli autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co), operanti nei settori professionistici. Discorso diverso, invece, per i lavoratori sportivi autonomi e i co.co.co del dilettantismo. Per quest’ultimi, infatti, resta ferma l’iscrizione alla gestione separata Inps.

In questo quadro arrivano le istruzioni dell’Inps, che spaziano dai requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici fino al regime di cumulo di pensione e altre indennità con i redditi da lavoro sportivo. Su quest’ultimo aspetto si conferma il divieto di cumulo con redditi da lavoro sportivo per i pensionati titolari di specifici trattamenti (per esempio pensione anticipata o di invalidità). Ciò sia con riguardo ai redditi derivanti da lavoro dipendente sia da contratti di co.co.co per prestazioni svolte anche all’estero. Una deroga è, tuttavia, prevista per i redditi derivanti da lavoro sportivo autonomo occasionale entro il limite di 5mila euro annui. Un’impostazione che si pone in linea con quanto già previsto per l’accesso all’indennità dell’Ape sociale, vale a dire quella misura erogata dall’Inps che ha la funzione di sostenere il reddito del lavoratore fino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Altra indicazione riguarda, poi, la fase transitoria. Va considerato che, ante riforma, i compensi sportivi erano qualificati come redditi diversi e godevano del regime di esenzione ai fini fiscali entro il plafond dei 10mila euro annui. Una soglia, questa, aumentata a 15mila euro a partire dal 1° luglio 2023 e che, in via transitoria, trova applicazione anche per i rapporti di lavoro dilettantistico iniziati prima del citato termine di decorrenza. L’effetto che ne deriva –chiarisce l’Inps – è che anche sui compensi percepiti nel periodo d’imposta 2023 derivanti da lavoro sportivo dilettantistico e qualificati fiscalmente come redditi diversi scatta l’ipotesi di esclusione fino a 15mila euro dalla base imponibile. Con la conseguenza che, in quest’ipotesi, non opera il divieto di cumulo e, dunque, il recupero per incumulabilità o incompatibilità con le prestazioni pensionistiche.