Il contribuente utilizzava il mezzo per recarsi non solo negli studi di registrazione ma anche nei luoghi dei concerti. E la Cgt di Roma gli ha dato ragione
di Emilio de Santis
La contestazione del fermo amministrativo
Egli nel ricorso aveva esposto che riteneva illegittimo il provvedimento, perché emesso in violazione dell’art. 52, comma 1, lettera m-bis del dl n. 69/2013 (Decreto del fare), in considerazione che l’autovettura in questione era strumentale alla sua attività professionale. Infatti, l’artista l’utilizzava “per recarsi non solo negli studi di registrazione, ma anche presso luoghi in cui svolgeva la propria attività (in occasione di spettacoli o eventi per cui era regolarmente retribuito)”. l’Agenzia si era opposta citando diverse sentenze di merito e della Cassazione che portavano a concludere, circa il riconoscimento della strumentalità degli autoveicoli per l’esercizio di attività dell’impresa/professionista, che la discriminante andasse individuata “nell’indispensabilità” degli stessi per lo svolgimento dell’attività, negando tale circostanza nel caso di specie.
Il riconoscimento della strumentalità
Ad avviso dei primi giudici di Roma, a parte i casi scontati di strumentalità (l’escavatore per l’impresa edile, l’autovettura per l’agente di commercio, il furgone per il trasportatore di merci), il contribuente aveva dimostrato con prova documentale idonea la strumentalità del bene oggetto del fermo amministrativo, a lui necessario per svolgere “l’attività lavorativa, che comportava rapporti continui con terzi e frequenti viaggi di lavoro”. (riproduzione riservata)