Lavoro familiare, quando la prestazione è gratuita e quando va pagata

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Subordinazione e regolarità nel pagamento dello stipendio tra gli indici per la qualificazione del rapporto. La guida della Fondazione studi dei consulenti

Lavoro familiare, quando la prestazione è gratuita e quando va pagata

Le collaborazioni familiari

La gratuità delle prestazioni riguarda, innanzitutto, le collaborazioni occasionali dei familiari, quelle rese, cioè, nelle imprese dei settori artigianato, agricoltura e commercio (così ministero del lavoro, note n. 10478 e 14184 del 2013). Si tratta dei casi in cui il titolare dell’azienda si avvale dell’aiuto del coniuge, dei parenti e degli affini per compiti residuali o saltuari a titolo di mero aiuto, ossia in virtù dell’obbligo morale (affectio vel benevolentiae causa).

Il dipendente in famiglia

Questa gratuità delle collaborazioni familiari, tuttavia, non esclude, tout court, la possibilità di instaurare un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato tra familiari e parenti, e anche se strettissimi. Infatti, è da ritenersi lecito a patto che sussista concretamente la subordinazione, ossia un reale assoggettamento del familiare (quello in veste di lavoratore) ai poteri datoriali (dell’altro familiare, in veste di datore di lavoro), e purché siano identificabili tutti i requisiti intrinseci del rapporto «a prestazioni corrispettive» (come si dice del lavoro subordinato, dove alla prestazione dell’attività lavorativa corrisponde il pagamento di una retribuzione).

Lavoro familiare, quando la prestazione è gratuita e quando va pagata

L’evoluzione giurisprudenziale

In relazione a questi fondamentali aspetti, da ritenersi idonei a dimostrare l’esistenza di una subordinazione tra familiari (al posto dell’apporto affettivo e solidaristico), nel tempo è stata la giurisprudenza a consegnare ulteriori tasselli. Ad esempio, con la sentenza n. 30899/2018, la Cassazione ha evidenziato che « per superare tale presunzione (quella predetta di affectionis vel benevolentiae causa), è necessario fornire la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali, soprattutto, l’assoggettamento al potere direttivo–organizzativo altrui e l’onerosità».

A tal fine, la Cassazione richiama i c.d. indici di subordinazione già indicati in sentenza n. 7024/2015: «l’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell’organizzazione aziendale, mentre altri elementi quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull’eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l’assetto previsto dalle stesse». Con ordinanza n. 33759/2022, la Cassazione ha rimarcato che gli indici sono «applicabili anche in caso di attività svolta da una lavoratrice legata da vincolo di coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, laddove venga ravvisata l’irrilevanza del vincolo di familiarità rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale».

Infine, la recente ordinanza n. 23919 del 26 agosto 2025, relativa al caso di un lavoratore agricolo assunto con contratto di lavoro subordinato presso l’attività del padre, consegna altri due importanti nozioni/indici: rilevanza della convivenza tra le parti e valore probatorio della busta paga. In dettaglio:

  • in merito alla convivenza tra le parti, la Cassazione evidenzia che, anche in sua assenza, non insorge, né quindi può dirsi che viga, una presunzione contraria di onerosità del rapporto, dovendo comunque l’interessato dimostrare, con rigore, gli elementi della subordinazione. La convivenza tra le parti legate da vincolo familiare, se presente, ha, cioè, semplicemente un valore rafforzativo dell’affectionis vel benevolentiae causa;
  • in merito alla presenza di una busta paga, la Cassazione evidenzia la sua natura meramente formale, pertanto non decisiva sulla questione; ciò che rileva, al fine di provare l’esistenza della subordinazione, è piuttosto, invece, la materiale corresponsione (quindi ricezione) di importi a titolo di retribuzione, a compimento dello scambio delle prestazioni (rapporto a prestazioni corrispettive, di cui si è detto in precedenza).

Gli indici

Sulla base di tali indicazioni giurisprudenziali, la Fondazione ha elaborato e fornisce una «lista di riscontro», utilizzabile per una preventiva valutazione circa la possibile qualificazione di un rapporto di lavoro tra familiari di natura dipendente, subordinata.

La lista contiene alcune tra le condizioni più importanti, in un plausibile (ma non perentorio), ordine di priorità. Resta inteso, precisa la Fondazione, che la presenza di una singola condizione, tra quelle elencate, non certifica, necessariamente, in automatico, la genuinità del rapporto di lavoro subordinato tra familiari e neppure la sua «tenuta» in sede giudiziale. Allo scopo di vagliarne l’autenticità, si renderà necessario procedere con una specifica e prudenziale valutazione caso–per–caso.