L’Istituto di previdenza fornisce la guida dei trattamenti che possono essere trattenuti in tutto o in parte per pagare i debiti contributivi
di di Daniele Cirioli
L’Iscro è pignorabile. Nel limite di un quinto del suo ammontare, infatti, può essere trattenuta dall’Inps al professionista o lavoratore autonomo beneficiario, al fine di recuperare i debiti che il lavoratore ha con l’ente di previdenza. Per esempio, l’Inps può pignorare l’Iscro al lavoratore che abbia percepito indebitamente un’indennità di malattia (ipotesi: indebite prestazioni) o che non abbia versato i contributi alla gestione separata (ipotesi: omissioni contributive). A precisarlo è lo stesso Inps nella circolare n. 130/2025, in cui fornisce un quadro riepilogativo sui limiti alla pignorabilità delle prestazioni non pensionistiche. Come l’Iscro sono pignorabili le indennità di malattia, di maternità, la cassa integrazione, inclusa quella erogata dai fondi di solidarietà.
In linea generale, spiega l’Inps, la pignorabilità dei crediti è soggetta ai limiti fissati dal codice di procedura civile (art. 545), il quale distingue tra:
- crediti del tutto impignorabili (ad esempio, sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri; crediti finalizzati a soddisfare esigenze vitali o bisogni come sussidi di povertà, maternità, malattia o funerali);
- crediti parzialmente pignorabili con limiti percentuali diverse a seconda del tipo di reddito (ad esempio, stipendi e pensioni).
Nel secondo caso sono previsti più limiti di pignorabilità, in funzione del debito da rimborsare, applicabili al c.d. «credito retributivo», ovvero alle somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute per il licenziamento.
In particolare, il «credito retributivo» è pignorabile per debiti alimentari nella misura autorizzata dal tribunale o dal giudice delegato; ove il debito, invece, riguardi «tributi dovuti allo stato» e ogni altro credito, il pignoramento è possibile nei limiti di un quinto. In caso di simultaneo concorso delle cause di credito, la quota pignorabile può estendersi fino alla metà del credito retributivo. L’Inps sottolinea che i due regimi d’impignorabilità, assoluta e parziale, non sono suscettibili d’interpretazione analogica.
La Naspi una tantum
Il lavoratore che ha diritto alla Naspi (è l’indennità di disoccupazione a favore dei dipendenti che perdono il posto di lavoro) può richiederne la liquidazione anticipata, in unica soluzione, a titolo d’incentivo all’avvio di un’attività di lavoro autonoma o d’impresa o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa in cui rioccuparsi. La giurisprudenza, spiega l’Inps, ha riconosciuto al credito relativo all’anticipo Naspi la natura di contributo finanziario che, in quanto tale, non soggiace ad alcun limite di pignorabilità. Pertanto, è pignorabile fino a concorrenza del credito.
La disciplina speciale
Nel caso in cui abbia erogato prestazioni non spettanti, l’Inps deve procedere al suo recupero. Il recupero, spiega l’Inps, ha carattere di doverosità e rappresenta l’esercizio di un diritto non rinunciabile, in quanto correlato al conseguimento di finalità di pubblico interesse (art. 2033 del codice civile). In tal caso, precisa l’Inps, il limite di pignorabilità ha una disciplina ad hoc (art. 69 della legge n. 153/1969) che, in quanto lex specialis, prevale sulla disciplina ordinaria (art. 545 del c.p.c.).
Il limite di pignorabilità è pari a un quinto e le possibilità del recupero per l’Inps sono due, ovvero crediti per:
- indebite prestazioni erogate;
- omissioni contributive (escluse le somme per interessi e sanzioni).
Quali prestazioni sono pignorabili?
Infine, la circolare elenca le prestazioni non pensionistiche cedibili, sequestrabili, pignorabili, per debiti verso l’Inps, alla luce dei vari interventi normativi che ne hanno esteso il novero:
- le indennità di disoccupazione (tutte, incluse indennità di mobilità, Naspi, Dis-Coll, Alas/Idis);
- le prestazioni integrative della disoccupazione dei fondi di solidarietà;
- l’Iscro;
- l’indennità di malattia;
- l’indennità antitubercolare;
- l’indennità di maternità/paternità (per tutti i lavoratori: dipendenti, parasubordinati, liberi professionisti e autonomi, inclusi gli iscritti al fondo dello spettacolo);
- le prestazioni erogate dal fondo di garanzia (trattamento di fine rapporto e crediti da lavoro);
- la cassa integrazione (Cigo, Cigs, Cisoa);
- le prestazioni integrative della cassa integrazione erogate dai fondi di solidarietà.