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Ok all’obbligo della carta di soggiorno per ottenere l’assegno sociale

La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla richiesta del contributo da parte di lavoratori extracomunitari

Il dubbio

La questione è nata dalla richiesta dell’assegno sociale fatta da una cittadina albanese, in Italia per ricongiungimento familiare con relativo permesso di soggiorno biennale, che le consentiva anche di lavorare. L’Inps gli nega la prestazione per mancanza del requisito del permesso di soggiorno Ue di lungo periodo. La lavoratrice si rivolge al tribunale, che conferma la decisione dell’Inps; quindi, si rivolge alla corte di appello che, invece, le dà ragione. L’Inps ricorre, quindi, in Cassazione, la quale, tuttavia, nutrendo dubbi sulla costituzionalità dell’art. 80 della legge n. 388/2000, solleva le questioni dinanzi alla Corte costituzionale. In base all’art. 80, il diritto all’assegno sociale e ad altre provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi nell’ambito dei servizi sociali spetta agli stranieri titolari di carta di soggiorno (oggi permesso di soggiorno Ue di lungo periodo), mentre alle altre prestazioni possono accedere anche gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

 

La parità di trattamento

 

La questione ruota attorno al principio di parità fissato dall’art. 12, della direttiva 2011/1998: «i lavoratori dei paesi terzi beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello stato membro in cui soggiornano per quanto concerne», tra l’altro (oltre a condizioni di lavoro, retribuzione, licenziamento, etc.), «i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento n. 883/2004». Ai sensi del regolamento n. 883/2004 la parità si applica alle prestazioni di malattia; maternità e paternità; invalidità; vecchiaia; superstiti; infortunio, etc… In sostanza, la parità si applica alle prestazioni collegate all’occupazione su base contributiva.

La sentenza

La Corte costituzionale decide di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte Ue una questione pregiudiziale sull’art. 12, ossia se «debba essere interpretato nel senso che nel suo ambito di applicazione rientri l’assegno sociale», nel qual caso, la normativa italiana andrebbe riformata. L’art. 12, spiega la sentenza, va interpretato nel senso che non si applica a una prestazione speciale in denaro di carattere «non contributivo». Pertanto, non osta neppure a una normativa nazionale che subordina la concessione ai cittadini extra Ue di tale prestazione al possesso di un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.