Assistenti familiari: parte la formazione

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Arrivano le linee guida per formare le figure professionali che si occupano di persone non autosufficienti

di Carla De Lellis

Assistente familiare tuttofare. Oltre a svolgere attività di assistenza personale a soggetti senza autosufficienza psicofisica, infatti, possono espletare anche acquisti, funzioni amministrative e tenere relazioni con gli operatori professionali per l’assistenza sociosanitaria. A stabilirlo è il decreto 19 settembre 2025, pubblicato sul sito del ministero del lavoro (rep. 153/2025), che, in attuazione all’art. 38, comma 1, del dlgs n. 29/2024, adotta le linee guida concernenti la definizione degli standard formativi degli assistenti familiari.

Chi è l’assistente familiare

Il decreto delinea, prima di tutto, la figura dell’assistente familiare: è un operatore che svolge attività di assistenza personale a soggetti primi di autosufficienza psicofisica, presso il loro domicilio, per promuoverne autonomia e benessere. Il ruolo è a 360 gradi, potendo espletare anche acquisti, compiti burocratici e tenere rapporti con chi presta assistenza sociosanitaria.

Le regole per la formazione

Oltre a definire il profilo professionale il dm disciplina l’offerta formativa necessaria a ottenere la qualificazione ufficiale di assistente familiare. La durata minima dei corsi è di 70 ore per il raggiungimento di standard formativi nazionali sulle competenze:

  • tecnico-professionali (cura della persona, igiene, alimentazione, accompagnamento);
  • salute e sicurezza (primo soccorso e prevenzione rischi domestici);
  • personali e sociali (empatia, comunicazione, collaborazione);
  • imprenditività;
  • digitali;
  • comprensione, conversazione e scrittura.
A ciò si possono aggiungere moduli aggiuntivi di durata fissata in base al livello d’ingresso. L’erogazione della formazione può avvenire anche a distanza (e/o E-learning) fino a un massimo del 50% delle ore totali (ciò al fine di permettere di conciliare gli impegni di studio con quelli lavorativi e familiari), con esclusione delle ore di formazione pratica da erogare necessariamente in presenza (per le attività pratiche come, ad esempio, movimentazione della persona anziana o pratiche di primo soccorso).