Smart Working : senza contributi per i lavoratori occupati nei piccoli comuni di montagna

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L’incentivo nella legge contro lo spopolamento delle zone montane. Agevolazioni fino a 8 mila euro. In arrivo anche un bonus per i nuovi nati

di Daniele Cirioli

Incentivi allo smart working

Il nuovo bonus contributivo, come accennato, ha un preciso fine: contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani e favorire l’integrazione economica e sociale dei residenti. Sarà operativo negli anni dal 2026 al 2030 a favore delle imprese che promuoveranno il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione dell’attività lavorativa. Nel biennio 2026/2027 è previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro (quindi lo sgravio è in misura del 100%), nel limite massimo d’importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Lo sgravio sarà riconosciuto su ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non ha compiuto l’età di 41 anni al 20 settembre 2025 (data d’entrata in vigore della legge n. 131/2025), qualora svolga stabilmente l’attività lavorativa nella modalità di lavoro agile, in un comune montano (sarà un dpcm a individuarli come previsto all’art. 2, comma 2, sempre della legge n. 131/2025), con popolazione inferiore a 5mila abitanti, qualora qui trasferisca la propria abitazione principale e il proprio domicilio stabile da un comune non montano. Negli anni successivi lo sgravio si ridurrà: nel biennio 2028/2029 al 50% nel limite d’importo di 4.000 euro annui; nel 2030 al 20% nel limite di 1.600 euro annui. Lo sgravio, che non comporterà conseguenze negative alle pensioni dei lavoratori, si applicherà solamente sui contributi Inps. Restano fuori i premi Inail.

 

Serve un decreto

 

Sarà un decreto a rendere operativo il nuovo sgravio. Il decreto, infatti, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge n. 131/2025, dovrà definire criteri e modalità per la concessione dell’agevolazione, anche per rispettare i limiti di spesa. L’incentivo si applicherà alle condizioni e nei limiti fissati dai regolamenti (Ue) sugli aiuti «de minimis» (in generale e nei settori agricolo e pesca e acquacoltura). I fondi disponibili ammontano a 18,5 mln di euro per l’anno 2026; 21,8 mln di euro per l’anno 2027; 12,5 mln di euro per l’anno 2028; 10,9 mln di euro per l’anno 2029; 5,4 mln di euro per l’anno 2030; 0,7 mln di euro per l’anno 2031. Lo sgravio non sarà cumulabile con l’agevolazione fruibile nei territori montani particolarmente svantaggiati, consistente sempre in uno sgravio (del 75% dei contributi a carico dei datori di lavoro, come previsto all’art. 1, comma 45, della legge n. 220/2010).

 

L’incentivo per la natalità

Anche in questo caso occorre attendere un decreto per vedere operativa la misura, prevista sempre al fine di contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni montani, con popolazione fino a 5.000 abitanti. La nuova misura è un contributo una tantum erogato per ogni figlio nato o adottato e iscritto all’anagrafe di uno dei predetti comuni successivamente al 20 settembre 2025 (data di entrata in vigore della legge n. 131/2025). L’effettivo importo del contributo, erogabile nel limite di spesa di 5 mln di euro annui, sarà determinato con un decreto (termine: sei mesi dall’entrata in vigore della legge n. 131/2025). Tale decreto, inoltre, dovrà stabilire anche criteri, parametri e modalità per la concessione del bonus, ivi compresi i requisiti di residenza del minore, nonché i meccanismi di monitoraggio. L’importo del bonus, precisa la legge, non sarà influenzato dall’assegno unico e universale.