Licenziamenti illegittimi, anche nelle piccole imprese pesano fatturato e comportamento

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Nelle prime sentenze dopo la pronuncia della Consulta valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Meno peso al dato occupazionale

Dopo l’ultimo intervento della Corte costituzionale sugli effetti sanzionatori del licenziamento illegittimo nelle piccole imprese, arrivano le prime pronunce dei giudici di merito e l’impatto è notevole.

Per decenni abbiamo operato in un quadro normativo per cui il licenziamento illegittimo intimato da imprese con livelli occupazionali non superiori a 15 dipendenti nella singola unità produttiva (o più unità nello stesso comune) o complessivamente non superiori a 60 dipendenti comportava unicamente un’indennità variabile da un minimo di 2,5 a un massimo di 6 mensilità (articolo 8 della legge 604/1966) ed era esclusa la tutela reale (salvo il caso di nullità del licenziamento).

Questa disciplina si applica ancora oggi limitatamente ai cosiddetti “vecchi assunti” (prima del 7 marzo 2015). Ai “nuovi assunti” (dal 7 marzo 2015 in avanti) si applica, invece, il regime sanzionatorio delle tutele crescenti introdotto dal Dlgs 23/2015, la cui disciplina con riguardo ai licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese ricalcava sostanzialmente il regime applicato ai vecchi assunti. Era previsto, infatti, che l’indennità economica fosse ricompresa tra una soglia minima di 3 e una massima di 6 mensilità.

L’articolo 9, comma 1, del Dlgs 23/2015 prevedeva, in particolare, che l’ammontare dell’indennità, in assenza dei requisiti dimensionali per la tutela maggiore, è dimezzata e «non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità». Leggendo la norma in combinato disposto con l’articolo 3, comma 1 (che disciplina il regime indennitario per le imprese con oltre 15 dipendenti su base locale o 60 complessivi), secondo cui l’indennità minima è pari a 6 mensilità e quella massima a 36, per i nuovi assunti nelle piccole imprese la soglia si era attestata nella variabile tra 3 e 6 mensilità.

La Corte costituzionale (sentenza 118/2025 del 21 luglio) è intervenuta su questo impianto normativo dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9 (comma 1) nella parte in cui pone il limite massimo di 6 mensilità. Per effetto di questo intervento, al licenziamento illegittimo dei nuovi assunti nelle piccole imprese si applica un risarcimento dimezzato non più solo rispetto alla soglia minima (3 mensilità, in luogo di 6), ma anche rispetto al limite massimo (18 mensilità, in luogo di 36).

Facendo applicazione dei nuovi parametri, il Tribunale della Spezia (sentenza 241 del 3 ottobre 2025 n. 241) ha liquidato un’indennità risarcitoria per licenziamento oggettivo illegittimo di 8 mensilità, rimarcando che per la determinazione dell’indennità occorre tener conto «di tutte le circostanze rilevanti», tra cui le dimensioni dell’impresa, il comportamento e le condizioni delle parti. Perché la tutela (meramente) economica sia effettiva e idonea a ristorare il danno, al giudice compete una valutazione che esalti il «principio della personalizzazione del risarcimento».

Il giudice spezzino si muove lungo questa direttrice e valorizza elementi come il volume d’affari dell’impresa e la specialità del caso, inclusa la conflittualità sviluppatasi tra datore e dipendente durante il rapporto. Meno spazio è dato, invece, al dato occupazionale, perché nell’attuale scenario economico-produttivo hanno un peso maggiore gli investimenti, il patrimonio e il fatturato dell’impresa. Infine, un peso specifico nella determinazione delle mensilità hanno la «natura del vizio» che affligge il provvedimento datoriale e l’anzianità di servizio.

La sentenza è da leggere con attenzione massima, perché conferma che per le piccole imprese non solo è saltata la misura delle 6 mensilità come soglia massima (quantomeno per i nuovi assunti), ma i criteri di riferimento per valutarne l’entità sino alle 18 mensilità finiscono per essere rimessi al “prudente” apprezzamento del giudice.