Per la Corte di cassazione sono indice di sfruttamento anche le violazioni in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro
Compie il reato di caporalato il datore che sottopaga i lavoratori, versando loro la metà di quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro applicabile. E costituiscono indice di sfruttamento anche le violazioni in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro. Affinché si configuri il delitto, tuttavia, è necessario accertare lo stato di bisogno del prestatore, che sussiste comunque per gli stranieri irregolari disposti ad accettare il lavoro in nero per una paga inferiore pur di guadagnare il necessario per il sostentamento. Ai fini del reato di sfruttamento del lavoro è sufficiente il dolo generico, cioè agire con la consapevolezza di sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno. Così la Cassazione penale, sezione quarta, nella sentenza n. 20151 del 03/06/2026, che interviene sul reato di cui all’articolo 603-bis Cp (proprio mentre due presunti caporali pakistani sono stati fermati dopo che quattro braccianti mediorientali sono stati bruciati vivi dentro un minivan nella stazione di servizio di Amendolara sulla strada statale 106 in Calabria).
Quantità e qualità
È accolto solo in parte il ricorso del datore: lo stato di bisogno deve essere verificato soltanto rispetto ad alcune delle lavoratrici, mentre è già accertato per tre di loro, cittadine albanesi da poco in Italia senza permesso di soggiorno; gli atti passano al giudice del rinvio. Sussiste, intanto, il parametro normativo dello sfruttamento: le operaie nel laboratorio di camiceria guadagnavano 4/5 euro l’ora contro i 9,69/9,81 previsti dal Ccnl applicabile, lo confermano tre lavoratrici regolarizzate soltanto dopo l’ispezione in azienda. Anche ammettendo che per le operaie di qualifica minore la paga fosse di 8 euro lordi, bisogna considerare i benefici che avrebbero ottenuto con la regolarizzazione: contributi, ferie, malattie e maternità. L’indice di sfruttamento, tuttavia, non è solo retributivo: per verificare se la paga è proporzionata a quantità e qualità del lavoro contano le mansioni, l’orario, l’assenza di pause, riposi e ferie.
Coscienza e volontà
Pesano anche le condizioni di lavoro: le operaie, nel caso specifico, sono costrette a produrre in un ambiente con impianto elettrico non a norma e, anche d’estate, senza condotti di aereazione e aria condizionata. Il tutto in assenza di formazione e regolari visite mediche. Diversamente dal delitto di intermediazione illecita di manodopera, che richiede il dolo specifico, per il reato di sfruttamento del lavoro basta che il datore agisca in coscienza e volontà: non è richiesta l’intenzione di trarre profitto da una condizione soggettiva di inferiorità.