Lavoro, i pigroni perdono l’indennità di disoccupazione

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Con il decreto in arrivo in Consiglio dei ministri penalizzato chi rifiuta proposte da aziende simili o vicine. Spazio al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa: diventerà una sorta di Grande fratello del lavoro

Il Siisl diventa il Grande Fratello sul lavoro. Dal 1° gennaio 2026, infatti, il datore di lavoro che intenda procedere ad assunzione agevolata (di ogni tipo, anche in apprendistato ad esempio) dovrà pubblicare l’offerta di lavoro sul Siisl, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa.

Idem le Agenzie per il lavoro, per le quali l’obbligo di alimentare il Siisl riguarderà tutte le posizioni di lavoro gestite (e non solo le assunzioni agevolate). A prevederlo è la bozza di dl, oggi in consiglio dei ministri, «Misure urgenti per la tutela della salute e sicurezza e le politiche sociali». Il Siisl, inoltre, sarà sentinella dei percettori di indennità di disoccupazione (NaspiDis-CollIscro) un po’ distratti. Infatti, segnalerà quelli con poco interesse sulle offerte di lavoro e, per quelli che non accettano un posto di lavoro equivalente all’ultima occupazione, con sede distante fino a 20 km, ne decreterà l’automatica decadenza.

Il Siisl e i nuovi obblighi per i datori di lavoro

La trasformazione del Siisl in un grande fratello del lavoro è prevista per vari scopi: favorire la trasparenza nel mercato del lavoro e le pari opportunità; rafforzare le misure di sicurezza sul lavoro; monitorare gli effetti delle azioni pubbliche.

La prima novità interessa i datori di lavoro privati. Dal prossimo 1° gennaio, infatti, se chiedono benefici contributivi per assumere personale, comunque denominati e finanziati da risorse pubbliche, dovranno pubblicare sul Siisl la disponibilità delle posizioni di lavoro. Sul Siisl e attraverso il Siisl, poi, il datore di lavoro potrà individuare (questa volta è una possibilità, non un obbligo) quei lavoratori il cui profilo risulta compatibile alle assunzioni, anche rispetto al tipo di bonus.

Comunicazioni obbligatorie e assunzioni sicure

Seconda novità riguarda le comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro, c.d. CO. Sempre dal 1° gennaio 2026, potranno essere fatte dai datori di lavoro, nonché dai soggetti abilitati (i consulenti del lavoro e gli altri professionisti), anche tramite il sistema Siisl.

Assunzioni più sicure

Terza novità: in caso di assunzione di soggetto iscritto al Siisl, il sistema renderà disponibile al datore di lavoro che assume gli esiti della verifica dei dati auto-certificati dall’iscritto, al fine di rafforzare le garanzie di affidabilità e di sicurezza nella gestione del rapporto di lavoro.

Nuove regole e sanzioni per i percettori di indennità

Quarta novità è la riscrittura delle sanzioni per i percettori di un’indennità di disoccupazioneNaspi (lavoratori dipendenti); Dis-Coll (co.co.co., parasubordinati); Iscro (professionisti senza cassa e altri lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps).

Prima di tutto, la mancata sottoscrizione del curriculum vitae e del patto di attivazione digitale sul Siisl, entro 15 giorni dall’iscrizione eseguita d’ufficio dall’Inps (al riconoscimento della prestazione), comporterà la decurtazione di un quarto della prima mensilità d’indennità. Qualora l’inadempienza dovesse persistere nei successivi 30 giorni (quindi 45 dall’iscrizione) scatterà l’automatica decadenza dall’indennità; in tal caso, inoltre, solo per i percettori di Naspi e Dis-Coll, il Siisl invierà una convocazione al centro per l’impiego competente.

Obblighi per i percettori di indennità e offerte di lavoro

Ancora: i percettori di un’indennità di disoccupazione saranno tenuti a manifestare interesse per le offerte di lavoro e ad accettare quelle offerte che pervengono, tramite Siisl, da aziende che operano nello stesso settore o in settori affini, per aree di attività equivalenti, con livello retributivo pari o superiore a quello dell’ultimo rapporto di lavoro e con sede di lavoro nello stesso comune o a una distanza massima di 20 km rispetto all’ultima sede di lavoro.

La mancata manifestazione di interesse oppure la mancata accettazione dell’offerta comporterà l’automatica decadenza dall’indennità. Infine, sarà possibile rifiutare fino a un massimo di due offerte di lavoro che pervengono tramite il Siisl per aree di attività coerenti rispetto al titolo di studio, di livello retributivo inferiore del 10% rapportato all’ultimo rapporto di lavoro e con sede di lavoro nello stesso comune o distanti non più di 50 km rispetto all’ultima sede di lavoro. Il rifiuto della terza offerta comporterà la decadenza automatica dalle prestazioni. (riproduzione riservata)