Corsia preferenziale per l’ingresso dei lavoratori americani

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I discendenti degli italiani emigrati possono entrare al di fuori delle quote. Ecco gli stati beneficiari della deroga alla programmazione dei flussi

Lo zio d’America può ritornare liberamente in Italia per lavorare. Infatti, i parenti degli italiani che vivono in Argentina, Brasile, Stati Uniti d’America, Canada, Venezuela, Uruguay e Australia possono entrare e soggiornare in Italia, con la procedura prevista per il lavoro subordinato, all’infuori dei programmati flussi d’ingresso. A stabilirlo, per la prima volta, è il decreto del 17 novembre 2025 (affari esteri, interno e lavoro) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 273/2025, che dà attuazione alla novità introdotta dal dl n. 36/2025 (convertito dalla legge n. 74/2025).

Ingressi fuori quota

La novità è stata introdotta dall’art. 1-bis, comma 1, del citato dl n. 36/2025, che ha modificato l’art. 27 del TU immigrazione approvato dal dlgs n. 286/1998, inserendovi il comma 1-octies. La nuova norma consente l’ingresso e soggiorno per lavoro subordinato, al di fuori delle quote massime di stranieri da ammettere in Italia, allo straniero residente all’estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto interministeriale.

Ingressi extra agli americani

Il decreto pubblicato in GU, come accennato, individua i paesi beneficiari della deroga relativa agli ingressi. La scelta, si legge nel provvedimento, è caduta sui seguenti paesi che, nell’ambito di tutti quelli al di fuori del continente europeo, al 31 dicembre 2024, risiedono più di 100.000 cittadini italiani iscritti nell’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (Aire): Argentina (989.901), Brasile (682.300), Stati Uniti d’America (241.056), Australia (166.848), Canada (148.251), Venezuela (116.396) e Uruguay (115.658).

Deroga per i discendenti

La deroga interessa gli stranieri «discendenti» di cittadino italiano, quindi senza delimitazione generazionale (come invece è prevista, per esempio, per acquisire la cittadinanza ovvero per il c.d. ricongiungimento familiare). Per l’ingresso e soggiorno si seguono le procedure del lavoro subordinato, disciplinate all’art. 22 del TU immigrazione. Pertanto, va seguita la procedura che coinvolge il datore di lavoro, il centro per l’impiego e lo sportello unico per l’immigrazione che è anche responsabile di tutto il procedimento per l’assunzione dei lavoratori subordinati, sia a tempo indeterminato sia a termine.

Tra l’altro, occorre la disponibilità di un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente residente in Italia, che presenti la richiesta di nulla osta per l’assunzione del lavoratore discendente di un italiano. Il rilascio del nulla osta, da parte dello sportello unico, avviene, tra l’altro, a condizione che sulla richiesta di assunzione del datore di lavoro non esistano motivi ostativi da parte della questura. Una volta in Italia, inoltre, entro 8 giorni dall’ingresso (il termine dovrebbe passare a 15 giorni, con la conversione in legge del dl n. 146/2025), il lavoratore deve recarsi presso lo sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro subordinato.