Il reato si configura quando l’imprenditore ottiene vantaggi patrimoniali modificando in senso peggiorativo l’accordo tra le parti per ottenere risparmi di spesa oppure con buste paga «gonfiate» rispetto all’effettiva retribuzione
Scatta la condanna per estorsione a carico del datore che sfrutta i lavoratori sotto la minaccia di licenziarli. Il reato si configura quando l’imprenditore ottiene vantaggi patrimoniali modificando in senso peggiorativo l’accordo tra le parti per ottenere risparmi di spesa oppure con buste paga «gonfiate» rispetto all’effettiva retribuzione. Affinché si configuri il delitto, tuttavia, è necessario che vi sia la modifica unilaterale di un rapporto in corso, anche in nero: solo in tal caso la minaccia prospetta un male ingiusto che l’imprenditore avrebbe l’obbligo di impedire e il lavoratore patisce un danno economico. Così la Cassazione penale, sez. sesta, nella sentenza n. 37362 del 17/11/2025, pronunciata in una vicenda già esaminata dalla Corte.
Diventa definitiva la condanna a tre anni, quattro mesi e 15 giorni per il titolare di un panificio (più 850 euro di multa e il risarcimento alla parte civile). Un dipendente è licenziato perché ha ricevuto un compenso inferiore a quanto pattuito per il lavoro domenicale e si lamenta, mentre una lavoratrice assunta in nero e mai retribuita è estromessa quando chiede il pagamento. Si configura l’estorsione «contrattuale» a carico del datore che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole, costringe i lavoratori ad accettare trattamenti retribuitivi deteriori e non adeguati alle prestazioni eseguite: il tutto sotto la minaccia, anche larvata, di licenziamento. E ciò perché si configura l’ingiusto profitto. Altrettanto vale per la busta paga gonfiata: risulta che il lavoratore guadagni di più di quanto percepisca in realtà, con un danno patrimoniale che comprende gli obblighi ulteriori verso il fisco.
Chance perduta
L’estorsione non sussiste quando il datore prospetta prima che inizi il rapporto l’alternativa fra busta paga gonfiata e perdita dell’opportunità: l’aspirante non ha diritto a essere assunto a determinate condizioni. Né sussiste il danno economico perché il disoccupato perde la chance ma il suo reddito non si riduce.