Il ministero del lavoro sullo scostamento non grave: Documento di regolarità negato anche senza omissioni contributive, ma non sono stati pagati sanzioni e interessi
La regolarità contributiva
La regolarità contributiva rappresenta, per la generalità dei datori di lavoro, la condizione per poter fruire di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale. La regolarità è attestata mediante emissione del Durc se risultano regolari i pagamenti dovuti in relazione ai propri lavoratori dipendenti e co.co.co., scaduti entro l’ultimo giorno del secondo mese antecedente. Il Durc, che ha validità di 120 giorni, è comunque emesso, tra l’altro, in caso di rateizzazioni concesse da Inps, Inail, casse edili o agenti della riscossione o in presenza del c.d. «scostamento non grave» tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun ente: Inps, Inail, cassa edile. Non si considera grave, lo scostamento d’importo fino a 150 euro, comprensivo degli accessori di legge, cioè delle sanzioni e degli interessi.
La richiesta di chiarimento
È proprio in relazione all’inclusione degli accessori di legge nel calcolo dello scostamento non grave, che l’Anpit ha chiesto al ministero del lavoro un chiarimento: la possibilità di correggere l’interpretazione nel senso che, se la situazione debitoria nei confronti degli enti sia costituita esclusivamente dagli accessori di legge — dunque, priva di un’effettiva omissione contributiva, perché già sanata — possa comunque essere emesso il Durc di regolarità contributiva.
Le regole in vigore
Il dm 30 gennaio 2015, spiega il ministero, nel dettare la disciplina sul Durc, prevede delle deroghe e ne elenca le relative fattispecie, in presenza delle quali la regolarità contributiva può comunque essere attestata. Tra queste, l’ultima fattispecie è relativa alla presenza di uno «scostamento non grave», tra somme dovute e somme versate in relazione a ciascuno degli enti chiamati a effettuare la verifica (Inps, Inail e casse edili, solo per le imprese edili), individuato nell’importo non superiore a 150 euro, comprensivo degli eventuali accessori di legge.
I chiarimenti del ministero
La formulazione testuale della norma, precisa il ministero nell’interpello, poiché quantifica lo «scostamento non grave» tenendo conto anche degli eventuali accessori di legge, non permette di legittimare l’ipotesi indicata dall’Anpit in base alla quale, in presenza di debito costituto solo da sanzioni civili, possa comunque essere rilasciato il Durc.
La relativa tesi per cui, in tal caso, la situazione debitoria non sarebbe originata da effettiva un’omissione contributiva, aggiunge il ministero, è priva di fondamento, perché le sanzioni costituiscono accessorio delle omissioni contributive e, come tali, le presuppongono.
Infatti, le sanzioni hanno funzione di rafforzare l’obbligazione contributiva, nonché di risarcire il danno causato all’ente previdenziale, trovando automatica applicazione in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi. Le sanzioni consistono, in altre parole, di una somma predeterminata ex lege, il cui credito sorge de iure alla scadenza del termine per il pagamento del debito contributivo e rimangono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi.
Peraltro, gli effetti degli atti interruttivi posti in essere con riferimento ai crediti/debiti contributivi, si estendono automaticamente anche al credito per sanzioni. La norma, inoltre, individua espressamente in 150 euro l’importo limite — comprensivo di contributi e accessori di legge (sanzioni e interessi) — che non impedisce l’emissione del Durc. Pertanto, ai fini della regolarità contributiva, occorre che nel complesso, gli eventuali debiti contributivi, anche se solo di sanzioni e interessi, non superino 150 euro, soglia limite per la sussistenza dello «scostamento non grave».