Per la Corte di cassazione l’appaltante può essere ritenuto responsabile degli infortuni dei dipendenti dell’appaltatore accaduti nei suoi locali
di Davide Maria Testa (Italia Oggi)
La tutela dei lavoratori
La materia trattata risulta, per molti versi, connessa con il tentativo referendario dello scorso giugno, conclusosi con esito negativo (per quorum non raggiunto). Ed infatti, a ben vedere il quarto quesito referendario mirava ad ampliare la tutela dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro in ambito di appalti, attraverso l’abrogazione del principio normativo d’«esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici».
Stante il risultato referendario negativo, un’interpretazione normativa maggiormente tutelante dei lavoratori è pervenuta dalla Corte di legittimità. Procedendo con ordine, nei gradi di giudizio di merito, è stata esclusa in radice la responsabilità dell’azienda committente in relazione all’infortunio subito dal lavoratore ed è stata condannata al risarcimento dei danni esclusivamente l’impresa appaltatrice (datrice di lavoro del lavoratore infortunato).
Cosa ha deciso la Cassazione
La Cassazione ha riformato le decisioni di merito, dopo aver rilevato che le stesse non fossero in linea con i principi espressi (anche) recentemente dalla giurisprudenza di legittimità (citando la Cass. n. 11918 del 2025) e, contestualmente, offerto un’analisi completa sull’evoluzione della normativa in tema di responsabilità del committente per gli infortuni sofferti da dipendenti di imprese appaltatrici.
In particolare, è stato rilevato che l’ambito di applicazione dell’art. 26 cit. si estende a tutte le fattispecie in cui vi sia integrazione di diverse organizzazioni all’interno della medesima struttura organizzativa d’impresa. Nel caso di specie, è stato evidenziato come fosse fuor d’ogni dubbio l’affidamento, da parte dell’azienda committente, di lavori di manutenzione ad altra impresa da eseguirsi all’interno della propria azienda.
Di conseguenza, ai fini di una corretta decisione, a parer dei Giudici di Cassazione, avrebbe dovuto accertarsi l’eventuale inadempimento della committente in relazione agli obblighi previsti dall’art. 26 D. Lgs. n. 81/2008 e, successivamente, «verificare in concreto l’incidenza causale degli accertati inadempimenti sulla eziologia del sinistro verificatosi. Solo all’esito di tale indagine, condotta alla luce dei criteri civilistici di imputazione della responsabilità contrattuale, si sarebbe potuto giungere ad una eventuale esclusione di obblighi risarcitori in capo alla committente».