Contributi dimezzati per i pensionati che ritornano al lavoro

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Il ministero cambia orientamento sulle pensioni contributive e invita l’Inps ad abbandonare il contenzioso. Ecco cosa cambia e chi può beneficiare dello sconto

di Daniele Cirioli

Pensionati al lavoro

Dal 1° gennaio 1998 (legge n. 449/1997) i contributi dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani, esercenti attività commerciale, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, già pensionati Inps, possono essere versati in misura pari alla metà di quanto ordinariamente dovuto. La riduzione contributiva è riconosciuta a richiesta dei lavoratori interessati a due condizioni:

  • che abbiano compiuto 65 anni d’età;
  • e siano percettori di una pensione erogata dall’Inps che prevede la possibilità di liquidare un supplemento nel caso di ulteriore contributi versati da lavoratore autonomo, successivamente alla decorrenza della pensione.

Si tratta, pertanto, delle pensioni delle gestioni Inps dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, etc.) o dell’assicurazione dei lavoratori dipendenti. Sono, invece, esclusi i pensionati a carico degli altri fondi e gestioni (ex Ipost; FFSS; ex Inpdap; ex Enpals, etc.).

I vecchi beneficiari

La riduzione contributiva può essere richiesta dai titolari di pensione diretta o di un assegno ordinario d’invalidità o anche titolari di una pensione supplementare. La pensione può essere stata conseguita anche in regime di convenzione internazionale (cioè tenendo conto anche dei contributi versati all’estero) o avvalendosi degli istituti di «cumulo dei periodi assicurativi», ma a una basilare condizione: sia stata calcolata con il sistema retributivo oppure misto.

Ciò vuol dire che i beneficiari sono esclusivamente i pensionati che hanno iniziato a lavorare e versare i contributi prima del 1° gennaio 1996. Questa condizione è stata ribadita più volte dall’Inps, da ultimo nel messaggio n. 1167/2020 in cui ha reso noto le indicazioni del ministero del lavoro circa l’impossibilità di estendere l’agevolazione contributiva ai soggetti titolari delle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo (nota prot. n. 9191/2019).

La giurisprudenza

Recentemente, con sentenza n. 3270/2025, la Corte di cassazione, pronunciandosi in relazione a un contenzioso nel quale l’Inps aveva negato l’agevolazione contributiva in presenza di una pensione liquidata con il sistema contributivo, ha sostenuto che la riduzione contributiva vada riconosciuta a tutti i pensionati, a prescindere dal sistema di calcolo della pensione, purché in possesso degli altri requisiti di legge.

Dentro i più giovani

Di conseguenza, il ministero del lavoro «preso atto della pronuncia giurisprudenziale, peraltro coincidente nel contenuto con le conclusioni espresse dalla Procura Generale, ha ritenuto di aderirvi, riconoscendo la spettanza del beneficio ai lavoratori autonomi indipendentemente dal sistema di calcolo della pensione». Ciò vuol dire che adesso ne possono beneficiare anche i pensionati che hanno cominciato a lavorare e versare i contributi dopo il 31 dicembre 1995.

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Sul piano pratico, entrano a far parte del novero dei beneficiari anche i lavoratori autonomi che siano titolari di pensione a carico della gestione separata Inps (gestione esclusivamente di tipo contributivo), e anche se conseguita con la facoltà di computo, nonché le lavoratrici che hanno conseguito la pensione avvalendosi di «opzione donna» che, come noto, implica l’opzione per il calcolo della pensione esclusivamente con il sistema contributivo.